A seguito dell'approvazione dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, Regione Liguria con deliberazione n. 169 del 21 maggio 2026 ha provveduto al recepimento dell'Accordo

(entro la fine del periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. avvenuta il 24/05/2025), rinviando a successivo atto l’approvazione di “Disposizioni transitorie" nelle more della definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell’Accordo, al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

  Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025

  Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 maggio 2026

 

Con successivo decreto del Direttore Generale n. 5352 del 17 luglio 2026, Regione Liguria ha approvato le Disposizioni transitorie previste dalla suddetta deliberazione n. 169/2026.

 

  Decreto del Direttore Generale n. 5352 del 17 luglio 2026

  Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell'Accordo del 17 aprile 2025

 

Sono destinatari delle disposizioni i soggetti formatori come descritti al punto 1.2 parte I dell’Accordo ovvero soggetti formatori “accreditati” in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008, ovvero gli organismi formativi accreditati in Regione Liguria ai sensi del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”.

 

Non sono soggetti alle presenti disposizioni:
a) i Datori di Lavoro che, come previsto dall’Accordo, parte II, punto 2, organizzano direttamente i corsi di formazione ex art. 37, c. 2 del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
b) i soggetti formatori di cui alla parte I dell’Accordo, punto 1.1 (Soggetti Formatori “Istituzionali”) e punto 1.3 (Altri Soggetti) – diversi quindi dai soggetti formatori “accreditati” di cui al punto 1.2 – in quanto titolati ad erogare la formazione in nome e per conto proprio, anche avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione come previsto al punto 1.3.

 

Il decreto n. 5352/2026 ha disposto che i soggetti formatori accreditati, in possesso di idonea esperienza in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, siano ritenuti idonei allo svolgimento dei percorsi formativi previsti dall’Accordo del 17 aprile 2025. Di seguito gli elenchi dei soggetti idonei (ultimo aggiornamento 29 settembre 2026):

 

  Soggetti idonei allo svolgimento delle attività formative di cui all'Accordo del 17 aprile 2025 ad eccezione dei corsi di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 81/08

  Soggetti idonei allo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 81/08 (abilitazione utilizzo attrezzature)

 

I soggetti formatori accreditati in Regione Liguria ai sensi del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”, non ricompresi nei suddetti elenchi, possono presentare istanza presso ALFA utilizzando la seguente modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale di ALFA n. 1883 del 13/08/2026.

 

  Modulistica per la presentazione di istanze per l'inserimento dei soggetti idonei allo svolgimento delle attività formative di cui all'Accordo del 17 aprile 2025

  Informativa trattamento dati personali da allegare all'istanza

 

Le istanze possono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Tutti i soggetti formatori accreditati inseriti nei suddetti elenchi sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dall’Accordo, cui si rinvia per tutto quanto non esplicitamente richiamato all'interno delle disposizioni transitorie. Si evidenzia a tal proposito che, stante il superamento delle previgenti disposizioni regionali in materia  (DGR n. 416/21), cessa l’obbligo di riconoscimento presso i competenti uffici di ALFA per l’avvio di nuove edizioni per le attività formative previste dall'Accordo.

 

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati di frequenza e la loro circolazione nel territorio regionale, i soggetti formatori inseriti negli elenchi  dovranno predisporre gli stessi affinché siano contenuti in essi gli elementi minimi di cui ai seguenti modelli.

 

  Modello di attestato di frequenza e profitto

  Modello di attestato di abilitazione per l'utilizzo delle attrezzature di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 81/08

 

Viene di seguito fornito l'elenco dei corsi previsti dall’Accordo e le corrispondenti ore di formazione da realizzare, ivi compresi i moduli di aggiornamento. Il dato dovrà trovare corrispondenza all’interno degli allegati rilasciati unitamente all'indicazione del provvedimento che ha disposto l'inserimento dell'organismo formativo all'interno degli elenchi dei soggeti idonei.

 

  Elenco corsi e ore di formazione

 

Al fine di migliorare il servizio offerto la invitiamo cortesemente a compilare un breve questionario di gradimento disponibile al seguente link:
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La ringraziamo per la collaborazione.

Strutture

Accreditamento per la sicurezza, gli organismi formativi e per l'erogazione dei servizi per il lavoro. Attività di supporto al competente settore regionale per tutte le attività che riguardano il Terzo settore