Modalità di accesso a tirocini formativi volti a un’esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante, con propria sede operativa in Regione Liguria, a completamento di un percorso di formazione già avviato nel proprio Paese.

ALFA svolge tra le proprie funzioni, come indicato dalla propria legge istitutiva n. 30/2016 all’art. 3, c. 2., lett e), “l’attività istruttoria per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni”. A tal fine è costituito presso ALFA, con Decreto del Direttore Generale n. 1298 del 29/06/2021, il Nucleo di Valutazione delle istanze presentate ai sensi degli indirizzi operativi vigenti.

Destinatari

Un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e residente in un Paese terzo può fare ingresso in Italia per svolgere un tirocinio formativo e realizzare un’esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante, con propria sede operativa in Regione Liguria, a completamento di un percorso di formazione già avviato nel proprio Paese. Le modalità per attivare il suddetto percorso sono definite negli Indirizzi operativi approvati con decreto dirigenziale n.857 del 14 aprile 2015.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento i tirocini extracurriculari attivati a favore di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale a cui si applicano integralmente le disposizioni previste in materia di tirocini extracurriculari (deliberazione della Giunta regionale n. 1052/2013 e s.m.i di cui alla d.G.R. n 1186/2017 e n. 466/2018).

Durata

La durata minima del tirocinio in oggetto non può essere inferiore a tre mesi. La durata massima del tirocinio, proroghe comprese, è differenziata per le seguenti tipologie in:

  1. sei mesi nel caso di tirocinio formativo finalizzato al conseguimento di competenze professionali per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente almeno alla qualifica professionale triennale del sistema IeFP regionale;
  2. dodici mesi nel caso di tirocinio formativo finalizzato al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore, un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);
  3. dodici mesi nel caso di progetti di tirocinio formativo previsti all’interno di accordi commerciali od intese tra imprese, in progetti o programmi, anche internazionali,proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

Soggetti promotori

Spetta ai soggetti promotori la presentazione dei progetti di tirocinio e, quali soggetti terzi rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, rendersi garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale. Possono essere soggetti promotori:

  1. i centri per l’impiego di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1998, n. 27;
  2. università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilascino titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
  3. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
  4. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell’articolo 75 della l.r. 18/2009 da almeno due anni;
  5. organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 28 l.r. 30/2008 da almeno due anni;
  6. soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi dell’articolo 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del D.Lgs. 276/2003 da almeno due anni;
  7. soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 30/2008 da almeno due anni;
  8. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.

I compiti del soggetto promotore sono descritti all’art. 5 degli indirizzi operativi.

Soggetti ospitanti

Possono essere soggetti ospitanti dei tirocini in oggetto i datori di lavoro, pubblici o privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori con unità operativa ubicata sul territorio regionale, iscritti nel registro presso le CCIAA laddove ne ricorre l’obbligo, con titolo preferenziale se attivi sul territorio regionale da più di due anni.

I compiti del soggetto ospitante sono descritti all’art. 7 degli indirizzi operativi.

Requisiti di ammissibilità dei progetti

I progetti di tirocinio saranno ritenuti ammissibili se:

  • presentati dai soggetti promotori a favore dei soggetti beneficiari;
  • compilati secondo la modulistica a tal fine predisposta e completi della documentazione allegata richiesta dagli indirizzi operativi;
  • prevedono un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale coerente con il titolo di studio o la formazione conseguiti nel paese d’origine;
  • esplicitano il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.

In coerenza con gli indirizzi regionali e con quelli europei in materia di qualità dei tirocini, non saranno ritenuti ammissibili progetti di tirocinio:

  • per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
  • da attivare nei periodi di picco delle attività in sostituzione di personale con contratto a termine ovvero in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
  • attinenti alle figure professionali per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi abilitanti.

Iter amministrativo di presentazione delle istanze

I soggetti promotori presentano ad ALFA richiesta di rilascio del visto regionale secondo la modulistica a tal fine predisposta, completa di tutta la documentazione richiesta, a mezzo comunicazione PEC da inviare a:

ALFA - Servizio Accreditamento e Terzo Settore

Via San Vincenzo, 4 16121 GENOVA

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il competente Nucleo di Valutazione istituito presso ALFA verifica i requisiti di ammissibilità, valuta i progetti secondo i criteri elencati all’art. 7 degli indirizzi operativi e formula il proprio parere ai fini del rilascio del visto regionale attraverso formalizzazione del verbale sottoscritto dai propri componenti.

Nel caso di documentazione mancante o incompleta, ALFA provvede a richiedere al soggetto promotore le necessarie integrazioni da prodursi entro 60 giorni, pena la decadenza della richiesta. La richiesta di integrazioni sospende il termine di sessanta giorni.

Il visto regionale di validazione del progetto formativo viene rilasciato a seguito di adozione di specifico decreto dirigenziale emanato dall’Unità Organizzativa Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego di Regione Liguria.

Successivamente all’approvazione del visto regionale ALFA provvede al caricamento delle informazioni richieste dalla piattaforma ministeriale dedicata. I dati acquisiti vengono infatti resi disponibili alle Ambasciate/Consolati competenti ed alle Questure per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno secondo le modalità descritte all’art. 12 degli indirizzi operativi.

Nel caso vi sia la necessità o la volontà di prorogare un tirocinio, il soggetto promotore dovrà presentare in tempo utile un ulteriore progetto formativo che evidenzi continuità temporale con il precedente periodo di tirocinio già validato e che indichi, motivandole, le esigenze di proroga riguardo agli obiettivi formativi non raggiunti ovvero alla necessità di ampliare il precedente piano formativo. La proroga è concessa con il rilascio un nuovo visto regionale.

E’ onere del soggetto promotore, attraverso successive comunicazioni PEC, trasmettere ad ALFA ogni informazione in merito a:

  • rilascio del visto d’ingresso o eventuale diniego da parte della Rappresentanza diplomatica;
  • rilascio del permesso di soggiorno o eventuale diniego da parte della competente Questura - effettivo avvio del tirocinio (trasmissione copia della comunicazione obbligatoria);
  • termine ed esito del tirocinio (relazione finale) ovvero interruzione e/o rinuncia da parte del tirocinante.

Allegati

indirizzi operativi approvati con decreto n. 857/2015;

Per approfondire

Ministero del Lavoro, “Ingressi dall'estero per tirocini e corsi di formazione”, aggiornamento 08/08/2023
www.lavoro.gov.it

Strutture

Accreditamento per la sicurezza, gli organismi formativi e per l'erogazione dei servizi per il lavoro. Attività di supporto al competente settore regionale per tutte le attività che riguardano il Terzo settore