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Regione Liguria con la deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 14 maggio 2021 Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l’accreditamento dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”  ha definito le nuove disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi ai sensi degli articoli 32, 34, 73 e dell’allegato XXI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

In considerazione di ciò cessa la validità dei provvedimenti e delle procedure di accreditamento precedentemente in vigore, sia per ciò che concerne gli organismi formativi accreditati, sia per ciò che concerne i docenti utilizzati.

 

1. Nuove modalità per lo svolgimento attività formative ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. n. 81/2008

Gli organismi accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”, che intendano svolgere attività formativa ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 81/2008, possono richiedere l’inserimento in un elenco di organismi formativi idonei allo svolgimento delle suddette attività.

Utilizzando l’apposita modulistica resa disponibile nella presente pagina, approvata con Decreto del Direttore Generale di ALFA n. 1138 dell’8 giugno 2021, i suddetti organismi formativi si impegnano a svolgere le attività formative sulla base di quanto espressamente indicato negli Accordo del 7 luglio 2016 e del 21 dicembre 2011, con particolare riferimento a:

- utilizzo di docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013;

- articolazione dei percorsi formativi, le modalità di verifica degli stessi e le modalità di tenuta dei registri e di produzione degli attestati ai sensi degli accordi contenenti la descrizione degli interventi formativi da erogare;

- presentazione di idonee comunicazioni in merito ai percorsi formativi erogati.

La modulistica corredata degli allegati richiesti può essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 Modulistica iscrizione elenco enti idonei formazione RSPP, ASPP, RSPP Datori di lavoro

 Informativa trattamento dati personali da allegare all'istanza

 

2. Modalita’ per lo svolgimento delle attività formative ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. n. 81/2008

Per ciò che concerne le procedure relative alla formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro ex art. 73 del D. Lgs. n. 81/2008 opera l'obbligo di presentazione dell'istanza di riconoscimento dei progetti formativi, ai sensi dell’art. 76 della l.r. n. 18/2009, al Servizio Formazione Professionale di ALFA competente per territorio.

Le domande di riconoscimento dovranno essere predisposte ai sensi dell'Ordinanza del Direttore Generale di ARSEL n. 808 del 28/07/2016 che ha approvato l'Avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative e successiva Ordinanza del Direttore Generale di ALFA n. 59 del 07/02/2017 che ha approvato la versione aggiornata degli allegati all’Avviso pubblico, utilizzando i modelli dedicati disponibili sul sito ufficiale di ALFA.

https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/118-riconoscimento-di-attivita-formative-private-non-finanziate

Possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 392/2013:

- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (quest’ultime limitatamente ai loro lavoratori), di attrezzature di cui all’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012;

- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, nella formazione per le specifiche attrezzature di cui all’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”;

- i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”.

I soggetti formatori devono essere in possesso dei requisiti di natura generale (Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature), di cui all’allegato I dell’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012 ed avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 dell’Accordo stesso.

Gli enti ritenuti idonei saranno inseriti in apposita sezione dell’elenco di cui al precedente punto 1.

 

3. Modalitaper lo svolgimento delle attività formative ai sensi dell’allegato XXI del D.lgs. n. 81/2008

Le attività formative di cui al suddetto allegato XXI riguardano le seguenti figure:

- Lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (articolo 136, comma 8 del d.lgs. n. 81/2008);

- Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008);

- Preposti con funzioni di sorveglianza dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008).

Qualora le attività vengano svolte da soggetti formatori accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”, questi sono tenuti a presentare idonea istanza di riconoscimento dei progetti formativi, ai sensi dell’art. 76 della l.r. n. 18/2009 al Servizio Formazione Professionale di ALFA competente per territorio. La procedura seguirà quanto già previsto al precedente punto 2).

I soggetti formatori dovranno avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati ai punti 2 dell’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008.

Gli enti ritenuti idonei saranno inseriti in apposita sezione dell’elenco di cui al precedente punto 1.

 

4. Obbligo di comunicazione

Al fine di poter disporre di un quadro costantemente aggiornato dell’offerta formativa regionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nonché degli esiti delle attività corsuali realizzate, tutti gli Organismi presenti all’interno dell’elenco di cui al punto 1)  che realizzino attività formative ai sensi delle presenti disposizioni devono inviare al Servizio Accreditamento di ALFA, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un report relativo ad ogni edizione corsuale svolta con indicazione della durata, dei moduli svolti e dei soggetti qualificati, all’indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando il seguente report:

 

modello di rilevazione dati RSPP_ASPP

 

Per ciò che concerne i soggetti iscritti all'interno dell'elenco ai punti 2) e 3) l'obbligo si ritiene assolto attraverso le comunicazioni di avvio e fine corso trasmessi alle competenti sedi territoriali di ALFA.

 

5. Disposizioni per la realizzazione di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, di cui al decreto interministeriale 22 gennaio 2019

Regione Liguria con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1040 del 27 ottobre 2023 ha definito le disposizioni per la realizzazione dei suddetti interventi formativi stabilendo che:

1. i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi debbano corrispondere allo schema fornito dall'Allegato II del decreto interministeriale 22 gennaio 2019 come recepito nell'allegato A della suddetta d.G.R.;

2. è affidata ad ALFA l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formatori secondo le disposizioni indicate nell'allegato B della suddetta d.G.R.

 

In analogia a quanto previsto per le procedure di cui al punti 2 e 3  opera l'obbligo di presentazione dell'istanza di riconoscimento dei progetti formativi, ai sensi dell'art. 76 della l.r. n. 18/2009, al Servizio Formazione Professionale di ALFA competente per territorio. Le domande di riconoscimento dovranno essere predisposte ai sensi dell'Ordinanza del Direttore Generale di ARSEL n. 808 del 28/07/2016 che ha approvato l'Avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative e successiva Ordinanza del Direttore Generale di ALFA n. 59 del 07/02/2017 che ha approvato la versione aggiornata degli allegati all’Avviso pubblico, utilizzando i modelli dedicati disponibili sul sito ufficiale di ALFA.

https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/118-riconoscimento-di-attivita-formative-private-non-finanziate

Possono presentare domanda di riconoscimento i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità al modello approvato con d.G.R. n. 28/2010 per la macrotipologia 3 "Formazione per tutto l'arco della vita" avvalendosi di docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 delle disposizioni e di sedi ove possano essere ricreate le condizioni operative dei loughi di lavoro (punto 3 delle disposizioni). Non sono soggetti alla procedura gli altri soggetti formatori individuati dall'Allegato II del decreto all'art. 3.

 

6. Attestati di frequenza

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati di frequenza e la loro circolazione nel territorio regionale, gli Organismi formativi inseriti negli elenchi istituiti ai sensi delle presenti disposizioni, dovranno utilizzare:

- per le attività formative di cui agli articoli 32, 34 ed allegato XXI del decreto legislativo n.81/2008, i modelli di attestato di frequenza e profitto approvati con dGR n. 416/2021:

 modello attestato art. 32;

 modello attestato art. 34;

 modello attestato allegato XXI;

- per le attività di cui all’articolo 73 del decreto legislativo n. 81/2008 il modello di attestato di abilitazione approvato con dGR n. 416/2021:

 modello attestato art. 73.

- per le attività di cui al D.I. 22 gennaio 2019 (segnaletica cantieri) il modello di attestato di frequenza e profitto approvato con dGR n. 1040/2023:

modello attestato segnaletica cantieri.

 

Elenco soggetti idonei allo svolgimento delle attività formative ai sensi degli art. 32 e 34 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (aggiornato al 03 marzo 2026)

 Decreto n. 6286 del 18 ottobre 2021

 Decreto n. 7144 del 22 novembre 2021

 Decreto n. 4538 del 20 luglio 2022

Decreto n. 2225 del 04 aprile 2023

Decreto n. 6167 del 20 settembre 2023

 Decreto n. 7131 del 7 ottobre 2025

 Decreto n. 791 del 5 febbraio 2026

Elenco soggetti idonei allo svolgimento delle attività formative ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato XXI del del Decreto Legislativo n. 81/2008 (aggiornato al 16 maggio 2025)

 

 

Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/C SR del 17/04/2025

A seguito dell'approvazione dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, si precisa che per definire le nuove procedure di accreditamento dei soggetti formatori occorrerà attendere l’approvazione del provvedimento nazionale di attuazione che definisca i requisiti minimi degli stessi come previsto dal punto 1, parte I dell’Accordo.

L’Accordo prevede espressamente (Parte VII, Punto 2) un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione in G.U., avvenuta il 24/05/2025, durante il quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti Accordi Stato-Regioni nonché dall’allegato XIV del D.lgs. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.

 

Per quanto attiene all'erogazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza (art. 37 del d.lgs. 81/2008), allo stato quest’ultima non è pertanto oggetto di procedura regionale di accreditamento/riconoscimento ed occorre quindi fare riferimento alla normativa nazionale vigente. 

 

Si informa infine che presso il Coordinamento tecnico delle Regioni è in corso la definizione di modalità unitarie di recepimento del suddetto Accordo per consentirne l’applicazione omogenea sul territorio nazionale, nelle more del provvedimento nazionale di attuazione che definisca i requisiti minimi dei soggetti formatori come previsto dal punto 1, parte I dell’Accordo, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con legge n. 198 del 29 dicembre 2025 recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

A tali modalità, una volta definite, verrà data ampia diffusione, anche attraverso i canali istituzionali di comunicazione via web, per consentire tempistiche congrue per l’adeguamento da parte degli interessati.

 

 

 

 

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La ringraziamo per la collaborazione.

 

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